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Valutazione del Rischio

Modulo del software Antiriciclaggio per professionisti

L’art. 20 D.Lgs. 231/2007 indica dei criteri generali da seguire per effettuare il calcolo del livello di rischio di riciclaggio sia in relazione al cliente che alla prestazione professionale o operazione svolta.

A) In relazione al cliente

  • Natura giuridica
  • Prevalente attività svolta
  • Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
  • Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte.

B) In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale

  • Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere
  • Modalità di svolgimento
  • Ammontare
  • Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
  • Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente
  • Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.

Nel software Antiriciclaggio GB sono stati inseriti tutti gli elementi da sottoporre a valutazione, come individuati dal D.Lgs. 231/2007: associando ad ogni elemento un punteggio verrà calcolato il rischio di riciclaggio che risulterà basso, medio o alto.


Valutazione del rischio – art.17 co.3 D.Lgs. 231/2007

Il software GB permette di calcolare il rischio di riciclaggio secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il calcolo del rischio di riciclaggio si effettua considerando:

  • Il rischio inerente, quindi il rischio di riciclaggio connesso ad una specifica prestazione/operazione
  • Il rischio specifico, attribuendo un punteggio da 1 a 4 agli elementi previsti dall’art.17 comma 3 del D.Lgs.231/2007

Sommando il 30% del punteggio relativo al rischio inerente al 70% del punteggio ottenuto con il rischio specifico si andrà a determinare il rischio effettivo.

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Ad un grado di rischio effettivo corrisponde una diversa misura di adeguata verifica da applicare. Nel dettaglio:

  • Ad un rischio effettivo non significativo o poco significativo corrisponde l’adeguata verifica semplificata
  • Ad un rischio abbastanza significativo corrisponde l’adeguata verifica ordinaria
  • Ad un rischio molto significativo corrisponde l’adeguata verifica rafforzata

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