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Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

Il decreto di attuazione: D.Lgs del 20/02/2004 n.56

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

“Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 – Supplemento Ordinario n.30

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
    1. autorità di vigilanza di settore” indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
    2. amministrazioni interessate” indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
    3. UIC” indica l’Ufficio italiano dei cambi;
    4. testo unico bancario” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
    5. testo unico dell’intermediazione finanziaria” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    6. legge antiriciclaggio” indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Art. 2. Ambito di applicazione

  1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano:
    1. alle banche;
    2. a Poste Italiane S.p.a.;
    3. agli istituti di moneta elettronica;
    4. alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
    5. alle società di gestione del risparmio (SGR);
    6. alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
    7. alle imprese di assicurazione;
    8. agli agenti di cambio;
    9. alle società fiduciarie;
    10. alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
    11. agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
    12. agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
    13. ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
    14. alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
    15. ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
    16. alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
    17. ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;
    18. ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
      1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
      2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
      3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
      4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
      5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
  2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
    1. ai soggetti indicati nel comma 1;
    2. alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
    3. alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
    4. alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
    5. alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
    6. agli uffici della pubblica amministrazione.
  3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.


Art. 3. Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni

  1. Gli obblighi previsti nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.


Art. 4. Abilitazione

  1. I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall’articolo 1 della legge antiriciclaggio.
  2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.


Art. 5. Collaborazione tra autorità

  1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
  2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, l’UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d’intesa.
  3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all’UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
  4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l’UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2.


Art. 6. Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative

      1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: “di cui all’articolo 4”.
      2. Il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente:

“2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.”.

    1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: “di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, indipendentemente dall’abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1,”.
    2. Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: “di cui all’articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse” e alla lettera d) le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “tenuti alle segnalazioni”.
    3. Nei commi 1, 4 e 5 dell’articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: “di cui all’articolo 4”.
    4. All’articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al comma 1 le parole: “una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento”;
      2. al comma 5 le parole: “una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione” sono sostituite dalle seguenti: “una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell’operazione”;
      3. al comma 6 le parole “del divieto di cui all’articolo 3, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “del divieto di cui all’articolo 3, comma 8”;
      4. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        “6-bis. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.”;
      5. al comma 8 le parole: “Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.”.
    1. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l’UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    2. Nell’articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: “di cui all’articolo 4”.
    3. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l’attività indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di “fiches” o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.”.

  1. Nel comma 2 dell’articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: “intermediari” è sostituita dalla seguente: “soggetti”.
  2. Sono abrogati:
    1. gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
    2. gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
    3. l’articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 7. Sanzioni amministrative

  1. I soggetti indicati nell’articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione.
  2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione.
  3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all’UIC che fornisce un parere al Ministero dell’economia e delle finanze;
  4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000.
  6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16.
  7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.


Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

  1. I soggetti indicati nell’articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
  2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2.
  3. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t).
  5. Gli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 8, comma 4.
  6. L’UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l’UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell’articolo 2.
  7. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a € 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E’ escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
  8. E’ fatta salva l’efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 8, comma 4.
  10. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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