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Legge Antiriciclaggio n.197 del 05/07/1991

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
(Pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 1991, n. 106)

Convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1991, n. 157] e successivamente modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 [Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136]
Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all’ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l’illecito uso di carte di credito;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1 – Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore.

  1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter(1).
    1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall’intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio(2).
    1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1-bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice(3).
  2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio(4).
    2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni(5).
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati(6).
  4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
  5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)
  6. (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.)
  7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola “non trasferibile”, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
  8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

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Note

  1. Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996, n. 34.
  2. Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  3. Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  4. Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  5. Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Successivamente il comma 2-bis è stato così sostituito dall’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  6. Comma sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 2 – Obblighi di identificazione e di registrazione

    1. L’art. 13 del decreto-legge15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma. 1, della l. 19 marzo 1990, n 55, è sostituito dal seguente:
      “Art. 13 – 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

      1. uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
      2. enti creditizi;
      3. ocietà di intermediazione mobiliare;
      4. società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
      5. agenti di cambio;
      6. società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;
      7. società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare
      8. ocietà fiduciarie;
      9. imprese ed enti assicurativi;
      10. società Monte Titoli S.p.a.;
      11. intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
        m- bis). Istituti di moneta elettronica(7). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da a) ad m- bis)(8) del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione. 4. La data e la causale dell’operazione, l’importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l’operazione, nonché le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l’operazione e di quello eventuale per conto del quale l’operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l’importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro. 6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell’operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.”

 

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all’articolo 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

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Note

  1. Come integrato dall’art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
  2. Come integrato dall’art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

Art. 3 – Segnalazioni di operazioni (9)

  1. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, indipendentemente dall’abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l’effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall’attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
  2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
  3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull’utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all’Ufficio italiano dei cambi. L’Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.
  4. L’Ufficio italiano dei cambi:
    1. effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
    2. può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell’interno, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    3. può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all’articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
    4. può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all’articolo 4;
    5. effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
    6. fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi(10). Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall’articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l’assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
  5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l’Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell’attività, al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorità inquirenti (11) informano (altresì) l’Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
  6. L’Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l’operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l’operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
  7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.
  8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.
  9. I soggetti di cui all’articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.
  10. Tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all’attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all’articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio Italiano dei Cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121(12).
  11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l’utilizzo di procedure informatiche o telematiche.

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Note

  1. Articolo così sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. Precedentemente i commi 1 e 2 erano stati modificati dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e il comma 7 era stato sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197. Per la decorrenza delle disposizioni di cui al suddetto articolo 1 si veda l’art. 2 dello stesso decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
    10) Così modificato dall’art. 151, comma 2, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
  2. Così modificato dall’art. 151, comma 2, lett. a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302.
  3. Così modificato dall’art. 150, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Periodo aggiunto dall’art. 151, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3-bis – Riservatezza delle segnalazioni (13)

  1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone e degli intermediari di cui all’articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
  2. L’identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
  3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
  4. Gli intermediari di cui all’articolo 4, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico previsto dall’articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, sentito l’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità di vigilanza di settore nell’ambito delle rispettive competenze.
  5. Gli intermediari di cui all’articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

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Note

  1. Aggiunto dall’art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 3-ter – Commissione di indirizzo(14)

  1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all’articolo 3 del presente decreto e ferma restando l’autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell’Ufficio italiano dei cambi nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d’Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell’interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l’estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell’Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
  2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell’attività svolta dall’Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l’andamento e i risultati dell’attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
  4. L’Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull’attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità.

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Note

  1. Aggiunto dall’art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153


Art. 4 – Disposizioni applicative

  1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica(15), le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2(16).
  2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito(17).
  3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
    1. modificare i limiti d’importo indicati nell’articolo 1 del presente decreto e nell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto(18);
    2. stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all’articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità(19);
    3. emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2(20).
  4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

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Note

  1. Come integrato dall’art. 56 della legge 1 marzo 2002, n. 39, disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
  2. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  3. Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  4. Lettera così sostituita dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  5. Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  6. Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.


Art. 5 – Sanzioni, procedure, controlli

  1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell’importo trasferito(21).
  2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall’azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione(22).
  3. La violazione dell’obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell’importo dell’operazione(23).
  4. L’omessa istituzione dell’archivio di cui all’articolo 2, comma 1, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni(24).
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione delle segnalazioni previste dall’articolo 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell’operazione(25).
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all’articolo 3, comma 7, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni(26).
  7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni(27).
  8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell’articolo 16.
  9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.
  10. L’Ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l’osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l’adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all’articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l’Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l’operatività di ciascun intermediario abilitato. L’Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1. L’Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l’eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d’intesa con l’autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza(28).
  11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.
  12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell’Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.
  13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
  14. Nel primo comma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 51-bis”.
  15. Nel terzo comma dell’articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’imputato nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’articolo 35”.

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Note

  1. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  2. Comma così modificato dall’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  3. Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  4. Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  5. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  6. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  7. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.
  8. Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi dall’art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

CAPO II

Art. 6 – Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario
Articolo abrogato dall’art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 7 – Elenco Speciale
Articolo abrogato dall’art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Art. 8 – Onorabilità dei soci e degli esponenti
Articolo abrogato dall’art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

CAPO III

Art. 9 – Sospensione dalle cariche
Articolo abrogato dall’art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


Art. 10 – Doveri del collegio sindacale

  1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazione delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila e lire due milioni(29)

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Note

  1. Così sostituito dall’art. 156 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato su S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.

Art. 11 – Collaborazione tra le autorità di vigilanza

  1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell’articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto(30).

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Note

  1. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 12 – Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante.

  1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi(31).

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Note

  1. Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 13 – Applicazione delle sanzioni

  1. Le sanzioni di cui all’art. 5 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(32).

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Note

  1. Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 14 – Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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