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Antiriciclaggio, prestatore di servizi di portafoglio digitale e valuta virtuale

Valuta virtuale e prestatori di servizi: disposizioni della  V direttiva

Nell’Unione europea e in Italia è sempre più attuale il tema della regolamentazione delle valute virtuali in materia di antiriciclaggio. Con l’entrata della V direttiva antiriciclaggio il Consiglio e il Parlamento europeo hanno varato varie disposizioni con la finalità di rafforzare e implementare le disposizioni della quarta direttiva.

Introducendo nuove tecnologie finanziarie come forme di pagamento senza una regolamentazione precisa, sarebbe andata ad intaccare pericolosamente la trasparenza delle operazioni finanziarie dei soggetti giuridici, creando quindi terreno fertile per il fiorire di possibili azioni criminali fino a stampo terroristico.

Ecco perché sono state fatte disposizioni che indicano come soggetti obbligati i prestatori di servizi, ovvero coloro che forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi costo forzoso. Per valuta virtuale si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa ne garantita da una banca o da un ente pubblico.

Essa non è legata a una valuta istituita legalmente ne tanto meno può godere dello status di moneta; tuttavia è accettata sia da persone fisiche che giuridiche come mezzo di scambio dato che può essere scambiata e memorizzata elettronicamente.

Allo stesso modo rientrano nella categoria dei soggetti obbligati i prestatori di portafoglio digitale. Allargando il cerchio di soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio, l’obiettivo dei vertici è quello di tutelare gli interessi fiscali comuni e cercare di prevenire il più possibile attività illecite.

La figura del prestatore di servizi di portafoglio digitale

L’entrata della V direttiva antiriciclaggio è stata anche l’occasione giusta per rivisitare in maniera chiara, la definizione di prestatore di servizi di portafoglio digitale. Egli viene definito come “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

In Italia il legislatore ha recepito la direttiva Ue 2018/843 con l’emanazione del Dlgs 125/2019, che a sua volta modifica i titoli I, II, III e V del Dlgs 231/2007 in materia di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con le modifiche apportate dal Dlgs 125/2019 sia la valuta virtuale che tutti i prestatori di servizi sia relativi all’utilizzo di valuta virtuale che di portafoglio virtuale, rientrano nella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, se ne deduce che quindi siano soggetti in toto a relativi obblighi e sanzioni.

L’articolo 1, comma 2 lettera f), del Dlgs 125/2019 definisce il prestatore di servizi come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio alla conservazione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione offerta trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione, o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute.”

La lettera ff-bis) del Dlgs 231/2007 definisce i prestatori di servizi di portafoglio digitale come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

 

Title: Antiriciclaggio, prestatore di servizi e di portafoglio digitale

Metadescription: Con la V direttiva antiriciclaggio, prestatori di servizi e di portafoglio digitale rientrano nella categoria dei soggetti obbligati. Scopri di più!

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