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Il ruolo delle comunicazioni oggettive nell’Antiriciclaggio

Il ruolo delle comunicazioni oggettive nell’Antiriciclaggio

Le “istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” sono state pubblicate lo scorso 28 marzo dall’ Unita di Informazione Finanziaria con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

L’aggettivazione che troviamo nella norma, serve per lo più a porre un distinguo tra l’adempimento introdotto con la IV direttiva UE in materia di antiriciclaggio, il quale riguarda gli Intermedi finanziari e bancari; e quello previsto dall’art. 35 del D.Lgs n.231, relativo alle segnalazioni sospette.

Soggetti obbligati alle comunicazioni oggettive

Quali sono allora i soggetti che sono costretti ad adempiere a comunicazioni oggettive? I destinatari di tale obbligo sono contenuti per iscritto nel provvedimento varato il 28 marzo scorso, essi sono banche, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, IP e MEL aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, Poste Italiane.

La trasmissione della comunicazione oggettiva all’UIF scatta, come si legge nel Provvedimento, quando vengono effettuate mensilmente operazioni della soglia introdotta di 10.000 euro in contante. Superata questa soglia, gli intermediari bancari dovranno superare tutte le operazioni in contante effettuate durante l’anno solare con un importo pari o superiore a 1.000 euro, a prescindere dal segno delle operazioni o dalla tipologia del cliente.

Le comunicazioni oggettive, trasmesse dal UIF dal mese di aprile scorso con cadenza mensile, sono trasmesse entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. Esse sono predisposte in formato xml e vengono inviate per via telematica tramite portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione online.

Comunicazioni oggettive: quali funzioni

Le comunicazioni oggettive rappresentano per l’Unità di Informazione Finanziaria uno strumento importante per poter elaborare gli indicatori di anomalie varie che andranno a costituire il riferimento operativo per tutti i soggetti obbligati, compresi i professionisti dell’area giuridica.

In tal senso l’Art 47 legittima le comunicazioni oggettive come lo strumento di analisi finanziaria e approfondimento investigativo in operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Delle informazioni raccolte durante la segnalazione di queste operazioni sospette, non viene invece precisato nulla in merito al possibile utilizzo di tale “magazzino” di informazioni per altre attività di natura essenzialmente fiscale.

Cosa cambia con la V direttiva

Con l’entrata in vigore della V Direttiva UE, il medesimo decreto interviene anche in materia di comunicazioni oggettive, con una serie di precisazioni e linee guida per quanto riguarda il loro utilizzo e la procedura di approfondimento delle operazioni sospette.

In particolare, l’utilizzo delle comunicazioni oggettive durante le indagini, dovrà avvenire tramite la cooperazione tra Istituzioni designate come UIF, Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delle GdF, Direzione Investigativa Antimafia.

Il tutto regolato da appositi protocolli di intesa atti a difendere e tutelare la riservatezza dei dati.

Si attendono invece delucidazioni riguardo l’ok per il trasferimento delle informazioni dal comparto antiriciclaggio a quello contiguo tributario e al coinvolgimento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Tali info, essendo acquisite dalla Guardi di Finanza in fase di indagine, possano essere utilizzate ai fini fiscali al pari di tutti i documenti acquisiti durante le indagini.

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